Stats Tweet

Santa Sede.

(o Sede Apostolica). Nel Cristianesimo delle origini era detta santa o apostolica sede ogni Chiesa fondata dagli apostoli; successivamente tale denominazione fu riservata alla sola Chiesa romana. • Dir. can. - Secondo il Codice di Diritto Canonico, la S.S. è l'organo supremo della Chiesa cattolica universale, formato dal papa e dagli organismi della Curia romana che lo coadiuvano nel governo della Chiesa. Lo stesso Codice afferma che la S.S. trae la sua legittimità dal proposito di Gesù Cristo di fondare la sua Chiesa quale società religiosa monarchica, conferendo a Pietro e ai suoi successori il primato di giurisdizione pieno e supremo, unito a un potere di insegnamento, santificazione e direzione di tutte le Chiese e dei singoli fedeli, cui è annesso il diritto di suprema amministrazione, istanza giudiziale, confortato dal carisma dell'infallibilità. • Dir. internaz. - La personalità di diritto internazionale della S.S. deriva dal suo carattere di membro della comunità internazionale, investito di poteri originari, non derivanti, cioè, da un altro oggetto di diritto internazionale. A causa di tale posizione giuridica, la S.S. è quindi soggetta a tutte le norme di diritto internazionale generale; tuttavia, in ragione della sua particolare natura e ambito d'azione, essa stessa dichiara la propria neutralità rispetto ai conflitti temporali tra gli Stati, e l'inviolabilità del proprio territorio. La personalità internazionale della S.S è distinta da quella dell'ente statale (Stato Pontificio sino al 1870 e, dopo il 1929, Stato della Città del Vaticano), pur non essendo tale Stato, secondo la dottrina cattolica, se non lo strumento dell'autonomia della S.S. Tra il 1870 e il 1929, in quanto soggetto di diritto internazionale, la S.S. ha partecipato ad accordi internazionali (concordati) stipulati sulla base dell'ordinamento internazionale e traenti da esso la loro efficacia. Oltre ai concordati, la S.S. conclude accordi internazionali che non riguardano solo lo status della religione cattolica nei vari territori nazionali: un tipico esempio è costituito dai Patti Lateranensi stipulati con l'Italia nel 1929, che sancirono la creazione dello Stato della Città del Vaticano. La S.S. esercita inoltre il diritto di legazione attivo e passivo. Secondo norme risalenti al Congresso di Vienna (1815) e confermate nel 1961, i nunzi apostolici appartengono alla prima classe degli agenti diplomatici (ambasciatori); al rappresentante pontificio viene inoltre assegnato, nei Paesi cattolici, il decanato del corpo diplomatico. Per quanto attiene ai rapporti tra la S.S. e lo Stato unitario italiano, con la legge delle Guarentigie (1871) prima e con il Trattato lateranense poi, l'Italia si è impegnata a consentire che i diplomatici di Stati esteri accreditati presso la S.S. risiedano in territorio italiano, trattandoli secondo il diritto internazionale generale. Tale obbligo sussiste anche se si tratta di agenti di Stati esteri con i quali l'Italia non ha rapporti diplomatici (ma non per gli Stati in guerra con l'Italia).