(o
Sede Apostolica). Nel Cristianesimo delle
origini era detta
santa o
apostolica sede ogni Chiesa fondata
dagli apostoli; successivamente tale denominazione fu riservata alla sola Chiesa
romana. • Dir. can. - Secondo il Codice di Diritto Canonico, la
S.S. è l'organo supremo della Chiesa cattolica universale, formato
dal papa e dagli organismi della Curia romana che lo coadiuvano nel governo
della Chiesa. Lo stesso Codice afferma che la
S.S. trae la sua
legittimità dal proposito di Gesù Cristo di fondare la sua Chiesa
quale società religiosa monarchica, conferendo a Pietro e ai suoi
successori il primato di giurisdizione pieno e supremo, unito a un potere di
insegnamento, santificazione e direzione di tutte le Chiese e dei singoli
fedeli, cui è annesso il diritto di suprema amministrazione, istanza
giudiziale, confortato dal carisma dell'infallibilità. • Dir.
internaz. - La personalità di diritto internazionale della
S.S.
deriva dal suo carattere di membro della comunità internazionale,
investito di poteri originari, non derivanti, cioè, da un altro oggetto
di diritto internazionale. A causa di tale posizione giuridica, la
S.S.
è quindi soggetta a tutte le norme di diritto internazionale generale;
tuttavia, in ragione della sua particolare natura e ambito d'azione, essa stessa
dichiara la propria neutralità rispetto ai conflitti temporali tra gli
Stati, e l'inviolabilità del proprio territorio. La personalità
internazionale della
S.S è distinta da quella dell'ente statale
(
Stato Pontificio sino al 1870 e, dopo il 1929,
Stato della
Città del Vaticano), pur non essendo tale Stato, secondo la dottrina
cattolica, se non lo strumento dell'autonomia della
S.S. Tra il 1870 e il
1929, in quanto soggetto di diritto internazionale, la
S.S. ha
partecipato ad accordi internazionali (concordati) stipulati sulla base
dell'ordinamento internazionale e traenti da esso la loro efficacia. Oltre ai
concordati, la
S.S. conclude accordi internazionali che non riguardano
solo lo
status della religione cattolica nei vari territori nazionali: un
tipico esempio è costituito dai Patti Lateranensi stipulati con l'Italia
nel 1929, che sancirono la creazione dello Stato della Città del
Vaticano. La
S.S. esercita inoltre il diritto di legazione attivo e
passivo. Secondo norme risalenti al Congresso di Vienna (1815) e confermate nel
1961, i nunzi apostolici appartengono alla prima classe degli agenti diplomatici
(ambasciatori); al rappresentante pontificio viene inoltre assegnato, nei Paesi
cattolici, il decanato del corpo diplomatico. Per quanto attiene ai rapporti tra
la
S.S. e lo Stato unitario italiano, con la legge delle Guarentigie
(1871) prima e con il Trattato lateranense poi, l'Italia si è impegnata a
consentire che i diplomatici di Stati esteri accreditati presso la
S.S.
risiedano in territorio italiano, trattandoli secondo il diritto internazionale
generale. Tale obbligo sussiste anche se si tratta di agenti di Stati esteri con
i quali l'Italia non ha rapporti diplomatici (ma non per gli Stati in guerra con
l'Italia).